In materia di imposta di registro, poiché dinanzi al giudice tributario l’amministrazione finanziaria è sullo stesso piano del contribuente, la relazione di stima di un immobile – redatta dall’Ufficio tecnico erariale e prodotta dall’Ufficio – costituisce una semplice perizia di parte, alla quale quindi può essere attribuito il valore di atto pubblico soltanto per quel che concerne la provenienza, ma non anche per quel che riguarda il contenuto (Cass. 25 giugno 2014, n. 14418).
Per i giudici di legittimità, inoltre:
Tali principi sono stati ora ribaditi dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza 9 ottobre 2019, n. 31087, depositata lo scorso 28 novembre.
Nell’occasione, gli Ermellini hanno quindi confermato che la perizia allegata dall’amministrazione finanziaria non è assistita da efficacia probatoria qualificata e preminente (in quanto atto pubblico solo circa la sua provenienza, non anche le valutazioni e le stime in essa svolte) rispetto a quella procurata dalle parti private e agli altri elementi di prova da queste ultime addotti. Di conseguenza, la Commissione tributaria può basare il proprio libero convincimento anche soltanto su di essa, motivando adeguatamente la propria decisione.
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