Per i box auto detrazione legata all’intervento ex novo
Ai fini della detrazione Irpef di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera d), del Tuir, rileva il termine “realizzazione” dell’autorimessa o del posto auto.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha ripetutamente precisato che l’agevolazione richiede l’esecuzione di un intervento “ex novo”: in tal senso si richiamano le circolari n. 121/1998 e n. 7/2018.
Di conseguenza, nel caso in cui il box auto acquistato dal contribuente derivi da un intervento di ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo con cambio di destinazione d’uso e non da un intervento di “nuova costruzione”, la detrazione in esame non è ammessa.
Il principio è stato ora confermato dal Fisco nella risposta ad una specifica istanza di interpello.
Nell’occasione è stato inoltre sottolineato che la riconducibilità di un determinato intervento edilizio nell’ambito della ristrutturazione edilizia, piuttosto che nell’ambito della nuova costruzione comporta valutazioni di natura strettamente tecnica.
Si ricorda che il richiamato art. 16-bis del Tuir prevede la detraibilità nella misura del 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96mila euro per unità immobiliare, sostenute dai contribuenti che possiedono o detengono l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi.
La legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha prorogato il beneficio fino al 31 dicembre 2019.
Per effetto della richiamata lettera d), comma 1, dell’art. 16-bis del Testo Unico, la detrazione in esame è riconosciuta anche per gli interventi “relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali ad immobili residenziali, anche a proprietà comune”, nonché, per l’acquisto di autorimesse e posti auto pertinenziali, limitatamente ai costi di realizzo comprovati da apposita attestazione rilasciata dal costruttore.