In caso di somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi, la ritenuta – qualora prevista – dev’essere effettuata dal soggetto erogatore che riveste la qualità di sostituto di imposta, con un’aliquota pari al 20 per cento: così dispone l’art. 21, comma 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Finanziaria 1998), nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 15, comma 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102.
La norma è stata attuata con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 3 marzo 2010, n. 34755, il quale ha previsto – con effetto dal 5 marzo 2010 – l’applicazione della ritenuta del 20 per cento sugli importi oggetto di pignoramento.
Sulla scorta di tali norme, si precisa quanto segue:
Ora, in risposta ad una istanza di interpello, le Entrate hanno ulteriormente chiarito che se tra le parti interviene un accordo transattivo, è il soggetto pignorato quello legittimato a presentare un’istanza di rimborso delle ritenute effettuate.
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