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Pignoramento presso terzi, è il pignorato il soggetto legittimato a chiedere il rimborso

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In caso di somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi, la ritenuta – qualora prevista – dev’essere effettuata dal soggetto erogatore che riveste la qualità di sostituto di imposta, con un’aliquota pari al 20 per cento: così dispone l’art. 21, comma 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Finanziaria 1998), nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 15, comma 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102.

La norma è stata attuata con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 3 marzo 2010, n. 34755, il quale ha previsto – con effetto dal 5 marzo 2010 – l’applicazione della ritenuta del 20 per cento sugli importi oggetto di pignoramento.

Sulla scorta di tali norme, si precisa quanto segue:

  1. ai sensi degli articoli 23 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il terzo erogatore (sostituto d’imposta) opera, all’atto del pagamento, una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’imposta sulle somme oggetto di pignoramento assoggettabili a ritenuta alla fonte;
  2. detta ritenuta non va effettuata soltanto se il terzo erogatore è a conoscenza che il credito è riferibile a somme o valori diversi da quelli assoggettabili a ritenuta alla fonte;
  3. in tale verifica è onere del creditore dimostrare che si è in presenza di fattispecie nelle quali la ritenuta non dev’essere operata, “restando inteso che altrimenti il terzo provvederà ad applicarla” (Circolare Agenzia delle Entrate 2 marzo 2011, n. 8/E). Il citato documento di prassi, infatti, specifica che la norma “non pone a carico del terzo obblighi di indagine in merito alla qualificazione reddituale delle somme, anzi, nel prevedere una ritenuta in misura fissa, presuppone che il terzo non sia normalmente a conoscenza della tipologia di reddito che sta erogando”;
  4. in conclusione, il terzo erogatore è tenuto ad effettuare la ritenuta quando sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
    1. si tratti di una somma per la quale dev’essere operata una ritenuta alla fonte;
    2. il creditore pignoratizio è un soggetto Irpef;
    3. il terzo erogatore riveste la qualifica di sostituto di imposta.

Ora, in risposta ad una istanza di interpello, le Entrate hanno ulteriormente chiarito che se tra le parti interviene un accordo transattivo, è il soggetto pignorato quello legittimato a presentare un’istanza di rimborso delle ritenute effettuate.

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