Nell’ambito di una scissione parziale, per i debiti fiscali della scissa relativi a periodi d’imposta anteriori l’operazione, rispondono, ai sensi dell’art. 173, comma 13, del Tuir, solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipanti la scissione: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza 11 settembre 2019, n. 4987, depositata lo scorso 25 febbraio.
Al riguardo si precisa quanto segue:
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