Ai sensi dell’art. 485 del codice civile, il chiamato all’eredità che, a qualsiasi titolo, è nel possesso dei beni ereditari è tenuto a fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità; in mancanza di tale adempimento entro il citato termine, egli è considerato erede puro e semplice (qualora l’abbia iniziato, è comunque prevista la possibilità di ottenere una proroga da parte dell’autorità giudiziaria, a meno che sussistano “gravi circostanze”).
Al riguardo, presso la giurisprudenza di legittimità è stato affermato quanto segue:
I principi che precedono sono stati ora confermati dalla sezione Lavoro della Corte di Cassazione Ordinanza 9 gennaio 2019, n. 5755, depositata lo scorso 27 febbraio.
Si ricorda infine che per effetto del richiamato art. 485 del codice civile, compiuto l’inventario, il chiamato all’eredità che non abbia ancora fatto la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario (di cui all’art. 484 c.c.) ha tempo 40 giorni da quello del compimento dell’inventario medesimo, per deliberare se accetta oppure rinuncia all’eredità.
Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, egli sarà considerato erede puro e semplice.
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