Ai sensi dell’art. 136 del (Testo Unico in materia di spese di giustizia), affinché il magistrato possa revocare il beneficio del patrocinio a spese dello Stato preventivamente concesso dall’apposita Commissione, oltre al requisito reddituale, è necessaria la non manifesta infondatezza della causa ovvero l’aver “agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”: lo ha precisato la terza sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 23 gennaio 2020, n. 1036, depositata lo scorso 11 febbraio. Nella pronuncia si ricorda inoltre che:
Ciò in quanto bisogna tener conto – hanno spiegato i giudici di Palazzo Spada – “della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.), che potrebbe venir meno laddove fosse richiesta – per beneficiare del patrocinio gratuito – la prova della fondatezza delle ragioni che si intendono far valere in sede giurisdizionale”. In materia si ricorda infine quanto segue:
Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.