Per l’affidamento dei servizi di riscossione e accertamento tributi degli enti locali, è necessaria l’iscrizione all’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all’art. 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446: lo ha affermato la seconda sezione del Tar Campania con la sentenza 21 aprile 2020, n. 1693, depositata lo scorso 8 maggio.
Per i giudici partenopei, inoltre, la circostanza che l’appaltatore del servizio di riscossione e accertamento tributi degli enti locali non riceva il materiale introito delle somme dovute all’ente, essendo i versamenti effettuati su conti dedicati del Comune, non comporta la qualificazione della sua attività come servizio di gestione di mero supporto all’attività di accertamento e riscossione tributi, in presenza di altri elementi che depongono per la sussistenza dell’esercizio di funzioni pubbliche.
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