Con il D.M. 30 aprile 2020, n.10 , il Ministero del lavoro e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno riconosciuto una indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, per alcune categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che erano rimaste escluse da altre misure di sostegno.
Le categorie di lavoratori dipendenti e autonomi cui è riservata l’indennità prevista dal predetto decreto sono le seguenti:
I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari:
L’indennità non è cumulabile con:
L’indennità è erogata dall’Inps, previa domanda, e non è soggetta a imposizione fiscale.
Con il medesimo decreto sono stati inoltre aumentati a 280 milioni di euro le risorse destinate all’erogazione dell’indennità ai professionisti iscritti a Casse private, prevista dall’art. 44 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, che non l’avevano ricevuta per il mese di marzo per incapienza dei fondi.
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