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Nuova indennità di 600 euro per i lavoratori esclusi da altre misure di sostegno

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Con il D.M. 30 aprile 2020, n.10 , il Ministero del lavoro e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno riconosciuto una indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, per alcune categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che erano rimaste escluse da altre misure di sostegno.

Le categorie di lavoratori dipendenti e autonomi cui è riservata l’indennità prevista dal predetto decreto sono le seguenti:

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • lavoratori autonomi, privi di partiva IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 c.c.) e che non abbiano un contratto in essere al 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla medesima data alla Gestione separata con accredito nel suddetto periodo di almeno un contributo mensile;
  • incaricati alle vendite a domicilio, ex art. 19, D.Lgs. n. 114/1998, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000, titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari:

  1. di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso da quello di lavoro intermittente;
  2. di pensione.

L’indennità non è cumulabile con:

  • i trattamenti di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020;
  • le indennità di 600 euro previste per i lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati di cui agli artt. 27 , 28 , 29 , 30 e 38 del D.L. n. 18/2020;
  • l’indennità per i professionisti iscritti a Casse private di cui al D.M. 28 marzo 2020;
  • il reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni in legge 28 marzo 2019, n. 26

L’indennità è erogata dall’Inps, previa domanda, e non è soggetta a imposizione fiscale.

Con il medesimo decreto sono stati inoltre aumentati a 280 milioni di euro le risorse destinate all’erogazione dell’indennità ai professionisti iscritti a Casse private, prevista dall’art. 44 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, che non l’avevano ricevuta per il mese di marzo per incapienza dei fondi.

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