Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la clausola penale mira a determinare preventivamente il risarcimento dei danni soltanto in relazione alla ipotesi pattuita, che può consistere nel ritardo o nell’inadempimento.
Di conseguenza, se è stata stipulata per il semplice ritardo e si sia verificato l’inadempimento, essa non è operante nei confronti di questo secondo evento (in tal senso si citano le pronunce della seconda Sezione civile 9 novembre 2009, n. 23706, 16 novembre 1984, n. 5828 e n. 23291/2014).
Tale principio è stato ora confermato dalla sesta Sezione civile della Suprema Corte con l’ordinanza 25 gennaio 2018, n. 12037 , pubblicata lo scorso 16 maggio.
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