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Cambia la disciplina dei “pacchetti turistici”

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È stato approvato dal Consiglio dei Ministri – in attuazione della Direttiva 25 novembre 2015, n. 2015/2302 – un decreto che modifica la disciplina relativa ai pacchetti e servizi turistici.

Tra le principali novità si segnalano le seguenti:

  1. nella nozione di “pacchetto turistico” rientrano ora anche i contratti conclusi all’estero, i contratti online, i pacchetti “su misura” nonché i cosiddetti pacchetti “dinamici”;
  2. questi ultimi sono combinazioni di almeno due tipi di servizi turistici di trasporto, alloggio, noleggio veicoli o altro servizio turistico ai fini dello stesso viaggio se combinati da un unico professionista, oppure, anche se siano conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, siano acquistati presso un unico punto vendita, oppure offerti a un prezzo forfettario, o pubblicizzati sotto denominazione di “pacchetto” o denominazione analoga oppure, infine, combinati entro 24 ore dalla conclusione di un primo contratto, anche con processi collegati di prenotazione on-line;
  3. non rientrano nella normativa sui pacchetti turistici le combinazioni in cui i servizi turistici diversi dal trasporto, dall’alloggio e dal noleggio veicoli siano di scarsa rilevanza in quanto non rappresentano meno del 25 per cento del valore della combinazione;
  4. per i pacchetti turistici, è previsto l’obbligo per l’organizzatore e il venditore di fornire – prima della conclusione del contratto – un modulo informativo standard, nonché una serie di informazioni sulle principali caratteristiche dei servizi turistici offerti;
  5. vengono introdotte maggiori tutele a favore del viaggiatore (ad esempio per quanto attiene al recesso e ai profili di responsabilità dell’organizzatore);
  6. cambiano inoltre i termini di prescrizione per le azioni di responsbailità promosse nei confronti dell’organizzatore;
  7. sono previste nuove regole in materia di assicurazione degli operatori del settore;
  8. previste infine, in caso di violazione delle norme da parte del professionista, dell’organizzatore o del venditore, sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 20.000 euro, aumentate in caso di reiterazione o recidiva, nonché sanzioni amministrative accessorie, quali la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di recidiva reiterazione, la cessazione dell’attività.

Si ricorda che la richiamata Direttiva n. 2015/2302 ha modificato il Regolamento n. 2006/2004 e la Direttiva n. 2011/83/UE, e abrogato la Direttiva n. 90/314/CEE.

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