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Per l’omesso versamento di ritenute non basta il 770 del sostituto d’imposta

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Con la sentenza 22 marzo 2018, n. 24782 , depositata lo scorso 1° giugno, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono tornate a pronunciarsi sull’art. 10-bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (omesso versamento di ritenute) nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dall’art. 7 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.

Nell’occasione, in particolare, gli Ermellini hanno affermato che la dichiarazione 770 proveniente dal sostituto di imposta non può essere ritenuta di per sé sola sufficiente ad integrare la prova dell’avvenuta consegna al sostituto della certificazione fiscale.

Si ricorda che:

  1. per effetto delle citate modifiche, il reato in esame si estende all’omesso versamento di ritenute comunque “dovute”, a prescindere dalla circostanza che siano state certificate; è stato però elevato da 50mila a 150mila euro l’importo non versato per ciascun periodo di imposta, ai fini della rilevanza penale della fattispecie in commento;
  2. con l’ordinanza 9 febbraio 2018, n. 25 , la Corte Costituzionale ha sottolineato come l’attuale versione della norma disponga che le ritenute, il cui omesso versamento assume rilievo penale, possano risultare – oltre che dalla certificazione rilasciata ai sostituiti – anche dalla dichiarazione del sostituto d’imposta;
  3. con la sentenza 5 giugno 2015, n. 100 la Consulta aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del richiamato art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000, in quanto a tale fattispecie non sarebbe estendibile il principio espresso nella sentenza 7 aprile 2014, n. 80 della medesima Corte, emanata con riferimento alla fattispecie prevista dall’art. 10-ter del medesimo D.Lgs. 74/2000. In tale occasione la Consulta statuì che relativamente al reato di omesso versamento dell’Iva, l’art. 10-ter doveva ritenersi costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, per i fatti commessi fino al 17 settembre 2011 (cioè prima delle modifiche apportate dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modifiche dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148), fissava la soglia di rilevanza penale a 50mila euro, mentre per reati tributari più gravi erano previsti limiti più elevati. Pertanto – sosteneva la Corte con la sentenza n. 80/2014 – per i fatti anteriori al 17 settembre 2011 era applicabile la soglia di 103.291,38 euro. Tale ragionamento, tuttavia, non può applicarsi anche con riferimento al reato di omesso versamento di ritenute, ai sensi dell’art. 10-bis ; ne consegue che per tale fattispecie vale la soglia di 50mila euro anche per le condotte anteriori alla predetta data.

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