Con l’ordinanza 6 febbraio 2020, n. 12016, depositata lo scorso 19 giugno, la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione ha fornito alcuni importanti chiarimenti in materia di versamenti di denaro effettuati dai soci alla società. In particolare è stato precisato quanto segue:
La qualificazione, nell’uno o nell’altro senso, dipende dall’esame della volontà negoziale delle parti e la relativa prova deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi. A tal fine occorre inoltre fare riferimento, in mancanza di una chiara manifestazione di volontà, alla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio, da reputarsi determinante per stabilire se si tratti di finanziamento o di conferimento, “in considerazione della soggezione del bilancio all’approvazione dei soci” (Cass. nn. 7471/2017 e 15035/2018).
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