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Pir, il credito d’imposta va indicato nel quadro CR della dichiarazione dei redditi

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Da ieri pomeriggio è disponibile in consultazione la bozza di circolare con la quale l’Agenzia delle Entrate fornisce una serie di chiarimenti in merito alle novità apportate alla disciplina dei Pir (Piani di risparmio a lungo termine) dal decreto fiscale di accompagnamento alla Manovra 2020 (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modifiche dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157), dal decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) e infine dall’art. 1, commi da 219 a 225, della legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Quest’ultimo provvedimento, in particolare, con riferimento ai PIR Alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021, ha introdotto un credito d’imposta pari alle eventuali minusvalenze derivanti dagli investimenti qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizione che gli stessi siano detenuti per almeno 5 anni.

Al riguardo, nella bozza di circolare in commento l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue:

  1. il requisito temporale dev’essere rispettato in relazione all’attività finanziaria relativamente alla quale si realizza la minusvalenza. Pertanto, non concorrono alla determinazione del credito d’imposta eventuali minusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti che sono detenuti a seguito di reinvestimenti di somme derivanti da strumenti rimborsati, entro il quinquennio;
  2. il credito d’imposta – che va indicato nel quadro CR della dichiarazione dei redditi – non può eccedere il 20% dell’intera somma investita negli investimenti qualificati, fino al momento di realizzazione della minusvalenza;
  3. il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito complessivo dell’investitore ed è utilizzabile, in 10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui le minusvalenze, perdite e differenziali negativi si considerano realizzati, oppure in compensazione (con l’F24);
  4. se in un periodo d’imposta non vi è capienza nell’imposta lorda per l’utilizzo del credito d’imposta, la quota non può essere utilizzata in periodi d’imposta successivi;
  5. non si applicano nè il limite annuale di 250.000 euro (di cui all’art. 1, comma 53, della Finanziaria 2008), né il vincolo di compensabilità dei crediti d’imposta utilizzabili annualmente di 700.000 euro (di cui all’art. 34 della Finanziaria 2001);
  6. le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi oggetto del credito d’imposta non possono essere utilizzati o riportati in deduzione ai sensi dell’art. 68 del Tuir, e degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

Eventuali osservazioni o proposte potranno essere inviate fino al 16 febbraio 2021 all’indirizzo di posta elettronica dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it.

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