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Polizze assicurative estere, non è dovuta l’IRM in caso di opzione per il regime previsto per i neo-residenti

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Con riferimento alle polizze assicurative estere, in caso di trasferimento, da parte del contraente, della residenza in Italia con esercizio dell’opzione per il regime di tassazione forfetaria di cui all’art. 24-bis del Tuir, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che non è dovuta l’imposta sulle riserve matematiche (IRM) di cui all’art. 1, comma 2-quinquies, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modifiche dalla Legge 22 novembre 2002, n. 265, a decorrere dal periodo di imposta in cui si intende perfezionata la citata opzione (Risposta all’istanza di interpello 11 giugno 2020, n. 178).

Al riguardo si ricorda che:

  1. ai sensi del richiamato articolo 1, comma 2-quinquies, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, le imprese di assicurazione estere operanti in regime di libera prestazione di servizi sono tenute al versamento dell’imposta sostitutiva dello 0,45 per cento sull’ammontare delle riserve matematiche dei rami vita relative ai contratti di assicurazione stipulate da soggetti residenti in Italia;
  2. come chiarito nella Circolare 31 ottobre 2012, n. 41/E, l’obbligo del versamento dell’imposta sulle riserve matematiche è strettamente collegato alla possibilità di scomputo della somma corrisposta a tale titolo in sede di versamento delle ritenute operate in relazione alle imposte dovute sui rendimenti assicurativi delle polizze stipulati con contraenti residenti in Italia, e nei confronti dei neo-residenti non si applica tale ritenuta;
  3. il versamento dell’IRM costituisce credito d’imposta da utilizzare ai fini del versamento delle ritenute di cui all’art. 6 della Legge 26 settembre 1985, n. 482, e dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 26-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  4. se l’ammontare complessivo delle imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno è inferiore all’imposta versata per il quinto anno precedente, la differenza può essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi, anche oltre il limite previsto dall’art. 34, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), oppure ceduta a società o enti appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

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