Con riferimento alle polizze assicurative estere, in caso di trasferimento, da parte del contraente, della residenza in Italia con esercizio dell’opzione per il regime di tassazione forfetaria di cui all’art. 24-bis del Tuir, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che non è dovuta l’imposta sulle riserve matematiche (IRM) di cui all’art. 1, comma 2-quinquies, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modifiche dalla Legge 22 novembre 2002, n. 265, a decorrere dal periodo di imposta in cui si intende perfezionata la citata opzione (Risposta all’istanza di interpello 11 giugno 2020, n. 178).
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