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Contributi a fondo perduto: domande dal 15 giugno. Approvato il modello

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È stato pubblicato ieri sera il provvedimento direttoriale con il quale l’Agenzia delle Entrate stabilisce le modalità, il contenuto nonché i termini di presentazione della domanda di accesso al contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34).

In particolare:

  1. è stato approvato il modello utilizzabile per la domanda, che potrà essere predisposto ed inviato all’Agenzia delle Entrate a partire dal primo pomeriggio del 15 giugno 2020 e non oltre il 13 agosto 2020. Solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze potranno essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto;
  2. a tal fine è possibile delegare un intermediario di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
  3. l’invio potrà essere effettuato anche attraverso Entratel oppure mediante un’apposita procedura web che le Entrate attiveranno all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”;
  4. in caso di errore, è possibile presentare una nuova istanza in sostituzione della domanda precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa (nei termini anzidetti) sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo;
  5. è inoltre possibile presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo;
  6. a seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell’istanza, in tale ultimo caso con indicazione dei motivi del rigetto. Nel caso in cui l’istanza sia stata accolta ai fini del pagamento non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia;
  7. l’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto che ha chiesto il contributo (che spetta ai soggetti che hanno iniziato l’attività in data antecedente il 1° maggio 2020).

Contestualmente l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche una Guida operativa e un Vademecum sull’argomento.

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