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Premio di 100 euro: esclusi i lavoratori assunti all’estero

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Ai sensi dell’art. 63 del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, lettera a), del Tuir, che possiedono un reddito complessivo non superiore a 40mila euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

I sostituti d’imposta, di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973:

  1. riconoscono in via automatica tale incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
  2. compensano l’incentivo erogato secondo le regole ordinarie.

Non possono usufruire della misura in esame i dipendenti che, nel periodo considerato, hanno prestato la loro attività lavorativa non “in presenza” ma attraverso il telelavoro o il lavoro agile (cosiddetto “smart working”).

Ora, con la Risposta all’istanza di interpello 20 aprile 2021, n. 271, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, del premio di 100 euro, non possano usufruire gli impiegati a contratto assunti all’estero.

In materia si rinvia ai chiarimenti forniti con le Circolari 3 aprile 2020, n. 8/E (risposte da 4.1 a 4.9) e 6 maggio 2020, n. 11/E (risposte da 5.2 a 5.5), nonché con la Risoluzione 9 aprile 2020, n. 18/E.

Con la Risposta 3 novembre 2020, n. 519, infine, fu precisato che anche l’attività sindacale dev’essere svolta “in presenza”; qualora invece tale attività sia stata svolta in altri luoghi (ad esempio presso la sede sindacale), l’Amministrazione di appartenenza è tenuta ad acquisire idonea documentazione finalizzata all’attestazione della presenza e riconoscere, sotto la propria responsabilità, il beneficio economico. Pertanto, ai fini della determinazione dell’importo del premio, rileva il rapporto tra i giorni di presenza in sede effettivamente lavorati nel mese di marzo, compresi quelli svolti per l’attività sindacale, e i giorni lavorabili nel medesimo mese come previsto dal contratto (collettivo o individuale).

Risposta_271_20.04.2021

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