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Prestazioni mediche e paramediche esenti da Iva

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In materia di Iva, le prestazioni per cure mediche e paramediche rese alla persona nell’esercizio delle professioni ed arti sanitarie in virtù dell’art. 10, n. 18), del D.P.R. 633/72, sono esenti solo se effettuate da soggetti abilitati al rispettivo esercizio, trattandosi di requisito espressamente contemplato dalla norma, in mancanza del quale la prestazione non assume, sul piano normativo, carattere sanitario: lo ha precisato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 17 dicembre 2020, n. 15410, depositata lo scorso 3 giugno (in tal senso si segnalano anche Cass. 1° aprile 2003, n. 4987, 28 settembre 2005, n. 19007, e 22 ottobre 2010, n. 21703).

Per i giudici di legittimità, inoltre, si deve escludere che la norma citata sia in contrasto con la Direttiva CE n. 388/1977, in quanto la normativa comunitaria in tema di neutralità dell’Iva e l’interpretazione fornita in materia dalla Corte di Giustizia Ue non impongono di riconoscere l’esenzione da Iva per le prestazioni che, secondo la legge nazionale, possono essere effettuate soltanto da soggetti titolari di determinati requisiti di idoneità professionale.

Si ricorda inoltre che l’art. 10, comma 1, numero 27-ter), del D.P.R. 633/72 prevede l’esenzione dal tributo qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. dal punto di vista oggettivo, devono essere rese prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in comunità e simili;
  2. tali prestazioni devono essere effettuate nei confronti dei soggetti tassativamente indicati nella norma, ossia anziani e inabili adulti, tossicodipendenti e malati di Aids, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo (in tale tassativo elenco dei beneficiari non sono comprese le “donne vittime di violenza”);
  3. le medesime prestazioni devono essere rese da determinati soggetti quali organismi di diritto pubblico, istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, enti aventi finalità di assistenza sociale o enti del Terzo settore non aventi natura commerciale.

A tali rette, peraltro, può applicarsi il regime di esenzione Iva previsto dall’art. 10, comma 1, numero 21), del D.P.R. 633/72, qualora il Comune effettui nella casa rifugio nei confronti delle donne ospitate una prestazione complessa e globale del servizio di accoglienza, fornendo l’alloggio a favore dei soggetti bisognosi di protezione sociale nonché, eventualmente, altri servizi accessori e di supporto (quali vitto, prestazioni mediche, ecc.). Se invece il Comune non fornisce una prestazione globale di servizi, le rette devono essere assoggettate ad Iva in base al regime proprio delle relative prestazioni (Risposta 16 febbraio 2021, n. 112).

 

Corte Cassazione

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