Il discrimine tra l’accertamento analitico extracontabile e quello induttivo sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili.
In particolare:
I principi che precedono sono stati ora ribaditi dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 11 luglio 2018, n. 22352, depositata lo scorso 13 settembre.
Si ricorda inoltre che secondo un consolidato orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità, l’accertamento parziale non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto a quanto disposto dagli artt. 38 e 39 del D.P.R. n. 600/1973 e 54 e 55 del D.P.R. n. 633/1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole. Di conseguenza, potrà anch’esso basarsi senza limiti sul metodo induttivo e il relativo avviso potrà essere emesso pur in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare (in tal senso si segnalano le pronunce della Corte di Cassazione nn. 5977/2007 , 2761/2009 , 25335/2010 , 27323/2014 , 25989/2014 e 21984/2015 ).
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