Prezzi di trasferimento: come compilare il quadro RS del modello Redditi SC
L’ultimo giorno utile per la presentazione del modello Redditi 2026 è il 2 novembre 2026 (il 31 ottobre 2026 cade di sabato). Tra i controlli finali da effettuare prima dell’invio del dichiarativo non bisogna dimenticare la verifica della corretta indicazione dei dati nel prospetto Prezzi di trasferimento del quadro RS.
| Modello Dichiarativo | Prospetto prezzi di trasferimento – rigo da utilizzare |
| Redditi SC 2026 | RS 106
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| Redditi SP 2026 | RS 42
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| Redditi PF 2026 | RS 32
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Nel rigo RS106 (righi RS42 in caso di Redditi SP) i soggetti interessati devono barrare:
- la casella A, se trattasi di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
- la casella B, se trattasi di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residenti;
- la casella C, se trattasi di impresa che intrattiene rapporti con società non residenti, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un’altra società.
Per ciascuno dei righi sopra indicati (incluso quindi anche il rigo RS32 dei modelli Redditi PF) occorre procedere come di seguito:
| Casella | Indicazione |
| Possesso documentazione | Barrare la casella “Possesso documentazione”, qualora il contribuente abbia aderito a un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate, così da comunicare all’Agenzia delle Entrate il possesso della documentazione atta a dimostrare la congruità dei prezzi praticati nelle transazioni infragruppo.
Con provvedimento n. 360494 del 23 novembre 2020 (che sostituisce il precedente provvedimento prot. 2010/137654 del 29 settembre 2010), l’Agenzia delle Entrate ha stabilito la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali e i requisiti di idoneità della stessa. La documentazione idonea è costituita da un Masterfile e da una Documentazione Nazionale. |
| Componenti positivi e negativi | Il soggetto residente deve invece indicare in modo cumulativo gli importi corrispondenti ai componenti “positivi” (col. 5 modelli Redditi SP e SC, col. 2 modelli Redditi PF) e “negativi” (col. 6 modelli Redditi SC e SP, col. 3 modelli Redditi PF) di reddito derivanti da operazioni relativamente alle quali trova applicazione la disciplina prevista dall’art. 110, comma 7 del TUIR. Dal tenore letterale delle istruzioni si evince come le due caselle debbano accogliere i ricavi e i costi tassati o dedotti nella dichiarazione e derivanti da rapporti con imprese non residenti appartenenti allo stesso gruppo societario per le quali opera la disciplina del transfer pricing. |
Esempio
Un’impresa italiana controlla una società estera in virtù di peculiari vincoli contrattuali e, nel 2025, ha effettuato cessioni di beni alla stessa per 120.00 euro. Ipotizzando la mancata adesione al regime degli oneri documentali, la compilazione del rigo RS32 sarà la seguente:

