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Professionisti, per il “saldo e stralcio” dei contributi necessaria l’autorizzazione della Cassa

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Il “saldo e stralcio” delle cartelle relative ai contributi non versati dai professionisti sarà possibile solo con l’autorizzazione della Cassa previdenziale di appartenenza. La disposizione è contenuta in una lettera che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sta inviando agli Enti di previdenza privati, tra cui la Cassa dei commercialisti (Cnpadc), con la quale si impegna a non procedere alla cancellazione automatica del debito previdenziale e a comunicare alle Casse i nominativi degli iscritti che ne hanno fatto richiesta.

Nei giorni scorsi il presidente della Cnpadc, Walter Anedda, a margine di un convegno che si è tenuto a Roma, ha confermato che la Cassa previdenziale dei dottori commercialisti potrà passare al setaccio le domande di “saldo e stralcio” pervenute all’Agenzia Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia al fine di verificare, “prima che si proceda con qualunque operazione” di estinzione dei debiti, se si tratta, o meno, di istanze relative ad iscrizioni a ruolo oggetto di accertamento, in conformità con quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019).

Si ricorda che ai sensi dell’art. 1, comma 185 , della predetta legge possono essere estinti i debiti risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle Casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

In proposito, già nel mese di gennaio, le Casse previdenziali dei professionisti avevano ricordato all’Agenzia che la norma di legge esclude espressamente dalla sanatoria i carichi pretesi a seguito di accertamento, richiedendo che la Cassa fosse consultata per verificare se le somme previdenziali non versate dai professionisti fossero state già accertate.

Sono stati altresì evidenziati gli aspetti negativi derivanti dal “saldo e stralcio”, sia per gli Enti sul piano patrimoniale, sia per gli iscritti che vi aderiscono nella convinzione di poter avere un beneficio e, poi, scoprono di dover ritardare l’andata in pensione perché non viene regolarizzata, con l’estinzione del debito, la posizione contributiva.

Tali osservazioni e richieste trovano ora accoglimento da parte dell’Agenzia, che ha confermato l’intenzione di attenersi alle indicazioni ricevute.

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