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Pronte le regole tecniche per lo svolgimento delle udienze da remoto

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È stato firmato il decreto 11 novembre 2020 del Direttore Generale delle Finanze, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che stabilisce le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze (pubbliche e camerali) da remoto “a regime” – tramite la piattaforma Skype for Business – ai sensi dell’art. 16, comma 4 , della Legge 17 dicembre 2018, n. 136, e dell’art. 27 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137.

Al riguardo si precisa quanto segue:

  1. la partecipazione all’udienza avviene a distanza mediante un collegamento audiovisivo da remoto con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio;
  2. la decisione del Presidente di svolgere l’udienza a distanza è comunicata alle parti a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 16-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
  3. in caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, il Presidente sospende l’udienza e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, rinvia la stessa disponendo che ne venga data comunicazione alle parti con le medesime modalità di cui sopra;
  4. il verbale di udienza, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale dal Presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell’udienza.

Qualora non sia possibile procedere con la sottoscrizione digitale, il segretario procede ad effettuare copia informatica del verbale sottoscritto con firma autografa e ad inserirla nel fascicolo informatico d’ufficio, previa apposizione della propria firma digitale.

Il Dipartimento delle Finanze ricorda che nell’area dedicata del portale del MEF giustiziatributaria.gov.it, saranno pubblicate le “linee guida tecnico-operative” per le parti e i loro difensori e l’informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

Si ricorda infine che, per disposto dell’art. 27, primo comma , del D.L. n. 137/2020, fino alla cessazione dello stato emergenziale da Covid-19 lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato dal singolo presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale con decreto motivato da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per l’udienza e che lo stesso potrà anche selezionare i fascicoli che saranno trattati con collegamento da remoto.

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