L’art. 11 del decreto “Liquidità” (D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modifiche dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40) dispone che i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non siano trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; se già pubblicati, le Camere di Commercio provvedono d’ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all’art. 8-bis, commi 1 e 2, della Legge 15 dicembre 1990, n. 386.
Ora, un emendamento al decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), all’esame della Camera, dispone la proroga dalla citata data del 31 agosto al 31 dicembre 2020 della sospensione dei termini di scadenza dei protesti.
Si ricorda che il richiamato art. 11 del decreto “Liquidità” prevede inoltre quanto segue:
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