Sale da gioco, valide le distanze minime fissate dalle Regioni
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La Regione può vietare l’esercizio di sale da gioco e di attrazione ubicate al di sotto di una distanza minima da luoghi considerati “sensibili”, al fine di prevenire il fenomeno della “ludopatia”: lo ha affermato il Tar Valle d’Aosta con la sentenza 9 giugno 2020, n. 20/2020, depositata lo scorso 25 giugno. Al riguardo si ricorda quanto segue:
- con la sentenza 19 dicembre 2019, n. 8563/2019, il Consiglio di Stato aveva precisato che, ai fini della individuazione della distanza imposta alle sale da gioco dai luoghi sensibili, il metodo del “distanziometro” rappresenta uno degli strumenti cui è affidata la tutela di fasce della popolazione particolarmente esposte al rischio di dipendenza da gioco;
- con la sentenza 27 novembre 2018, n. 6714, il Consiglio di Stato aveva affermato la legittimità del regolamento comunale che fissa in 500 metri la distanza minima delle sale giochi da obiettivi sensibili (quali ad esempio scuole ed ospedali), in quanto le esigenze di prevenzione della ludopatia nei soggetti deboli prevalgono rispetto agli interessi commerciali delle imprese che operano nel settore.
Nell’occasione, i giudici amministrativi avevano inoltre sottolineato quanto segue:
- la fissazione di limiti alla collocazione nel territorio delle sale da gioco e di attrazione e delle apparecchiature per giochi leciti, appartengono alla competenza degli enti locali (Corte costituzionale, 10 novembre 2011, n. 300; Consiglio di Stato, sez. VI, 11 settembre 2013, n. 4498);
- tali norme “sono dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica”;
- premesso che “l’imposizione di una distanza di rispetto costituisce in via di principio uno strumento idoneo e necessario per tutelare l’interesse pubblico primario (prevenzione delle ludopatie)”, “l’individuazione di una distanza, piuttosto che un’altra, discende (…) dall’esercizio di una discrezionalità amministrativa, che effettui la ponderazione con i contrapposti interessi allo svolgimento delle attività lecite di gioco e scommessa, alla luce dei canoni della adeguatezza e della proporzionalità” (così si è espressa la terza sezione del Consiglio di Stato con la pronuncia 10 febbraio 2016, n. 579).
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