I termini per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza, previsto dall’art. 82 del D.L. n. 34/2020 (decreto “Rilancio”), sono prorogati dal 30 giugno al 31 luglio 2020. Lo ha disposto il Consiglio dei Ministri con un decreto legge, approvato ieri in tarda serata, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale”.
Come si legge nel Comunicato stampa diramato a margine della seduta, il decreto prevede che, in deroga alla normativa vigente, i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possano fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020, ferma restando la durata massima di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.
Il decreto dispone inoltre che:
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