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Regime Iva dei servizi di cassa affidati alla banca dalle istituzioni scolastiche

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Con la Risposta all’istanza di interpello 28 maggio 2020, n. 154, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla disciplina Iva dei servizi di cassa forniti dalle banche alle istituzioni scolastiche a norma dell’art. 20 del D.M. 28 agosto 2018, n. 129, ai sensi del quale detti servizi hanno per oggetto:

  1. la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo alla scuola e dalla stessa ordinate;
  2. la custodia e l’amministrazione di titoli e valori.

L’Agenzia delle Entrate, in particolare, ha precisato quanto segue:

  1. i servizi oggetto della convenzione tra la scuola e il gestore, consistenti in operazioni di gestione del conto corrente, di incassi e di pagamenti, ordinati dalla scuola stessa, rientrano tra le operazioni esenti da Iva ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1) del D.P.R. 633/72;
  2. sono esenti anche i compensi relativi alle operazioni di pagamento mediante strumenti diversi dal bonifico (trattandosi comunque di operazioni di pagamento) nonché i compensi relativi all’attivazione e alla gestione di carte di credito (in tal senso si richiamano la Circolare 18 dicembre 1987, n. 82, e la Risoluzione 15 aprile 1991, n. 470034);
  3. sono invece esclusi dal regime di esenzione i servizi di custodia e di amministrazione di titoli e valori: ad essi, quindi, si applica l’Iva con l’aliquota ordinaria;
  4. non concorrono alla formazione della base imponibile Iva le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte dal gestore in nome e per conto della scuola, purché regolarmente documentate.

Relativamente all’obbligo di fatturazione, l’Agenzia ricorda che ai sensi dell’art. 22, comma 1, nn. 5 e 6, del D.P.R. 633/72, l’obbligo di emissione della fattura opera solo su richiesta del cliente “per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie”, nonché “per le operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell’articolo 10” del medesimo decreto Iva.

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