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La risoluzione per “mutuo consenso” della donazione non comporta la decadenza dai benefici “prima casa”

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Con la Risposta all’istanza di interpello 28 maggio 2020, n. 158, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli effetti che si producono sulle agevolazioni “prima casa” nel caso in cui un soggetto intenda stipulare con il proprio coniuge un contratto esecutivo di accordi immobiliari assunti in sede di procedura di negoziazione assistita in materia di separazione tra coniugi, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modifiche dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162.

Attraverso tale atto, il contribuente intende risolvere, per “mutuo consenso”, un atto di donazione stipulato in precedenza, con il quale aveva donato alla moglie il diritto di proprietà della propria quota di un appartamento sito nel medesimo Comune nel quale ha poi acquistato un’altra abitazione usufruendo dei benefici “prima casa”. Attraverso la risoluzione per “mutuo consenso” del precedente contratto di donazione, quindi, si ha il riacquisto da parte del donante della proprietà dell’immobile abitativo, oggetto di donazione.

Per l’Agenzia delle Entrate, la risoluzione della donazione non comporta la decadenza dalle agevolazioni “prima casa” fruite in quanto, al momento dell’acquisto della “prima casa”, l’acquirente non aveva la titolarità di altro immobile abitativo nel medesimo Comune, e quindi ha reso correttamente le dichiarazioni previste dalla lettera b) di cui alla Nota 2-bis “di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare”. In altre parole:

  1. gli effetti risolutori derivanti dal contratto di “mutuo consenso” non inficiano la veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti al momento dell’atto;
  2. l’acquisto dell’immobile a titolo gratuito, a seguito della risoluzione per “mutuo consenso” della donazione, non rientra tra le ipotesi di decadenza dall’agevolazione “prima casa” previste dalla Nota II-bis, art. 1, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

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