Per effetto dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ai fini dell’imposta di registro il mutuo dissenso dev’essere assoggettato al tributo stabilito per il contratto-base; pertanto, nel caso di mutuo dissenso relativo a una vendita immobiliare, ad imposta con aliquota proporzionale: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24506/2018, depositata lo scorso 5 ottobre.
Al riguardo si ricorda che ai sensi del richiamato art. 28 del Testo Unico dell’imposta di registro – rubricato “Risoluzione del contratto” – e riguardante ogni ipotesi di risoluzione volontaria del contratto (la risoluzione giudiziale è infatti disciplinata dall’art. 8, lettera e) della Tariffa, parte prima):
In sostanza, le ipotesi di risoluzione di cui al primo comma trovano la loro fonte in clausole o condizioni contenute nel negozio da risolvere o in un patto autonomo stipulato entro il secondo giorno successivo alla sua conclusione, ossia in fattispecie in cui il contratto viene meno per un originario difetto funzionale o per il concretizzarsi di una situazione di intrinseca instabilità oppure viene meno immediatamente dopo essere stato concluso.
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