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Regolarizzazione del quadro RW esclusa dalla definizione delle irregolarità formali

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L’omessa compilazione del quadro RW non può essere regolarizzata attraverso la definizione agevolata delle irregolarità formali prevista dall’art. 9 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136: lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 31 luglio 2019, n. 326.

Come chiarito anche dalla Circolare 15 maggio 2019, n. 11/E, infatti, la regolarizzazione in esame non si applica, tra l’altro:

  1. agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della voluntary disclosure (di cui all’art. 5-quater del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modifiche dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227), compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della medesima procedura. La circolare in commento precisa che tale esclusione riguarda sia la procedura di “collaborazione volontaria” per il rientro dei capitali detenuti all’estero, introdotta dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186, sia la riapertura dei termini prevista dall’art. 7 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225;
  2. alle violazioni concernenti gli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW), ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. 167/1990;
  3. alle violazioni relative all’Ivafe (art. 19, commi da 18 a 22, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214) e all’Ivie (art. 19, commi da 13 a 17, D.L. n. 201/2011).

Le medesime preclusioni erano state disposte dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 marzo 2019, n. 62274, emanato in attuazione del richiamato art. 9 del decreto fiscale collegato alla Manovra di fine anno.
In linea generale, si ricorda che la norma in questione prevedeva la possibilità di accedere alla definizione agevolata delle violazioni di natura formale:

  1. per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative;
  2. non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini dell’Iva, dell’Irap, delle imposte sui redditi,delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi;
  3. sono state commesse fino al 24 ottobre 2018 dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati.

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