Skip to main content

Regole generali per la registrazione e il versamento dovuti per gli atti sottoscritti tramite FEA

|

Gli atti sottoscritti tramite FEA (firma elettronica avanzata) devono essere sottoposti a registrazione con il versamento della relativa imposta secondo le regole generali, tra cui il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a prescindere dalla loro validità, efficacia ed idoneità agli effetti della trascrizione: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 8 aprile 2021, n. 23/E.

Il parere fa seguito ad una istanza di interpello presentata da un’agenzia immobiliare online, che registra contratti immobiliari (preliminari di compravendita; locazioni; proposte di acquisto) in forma di scrittura privata con utilizzo della FEA.

La Risoluzione specifica inoltre quanto segue:

  1. gli atti presentati per la registrazione sulla base dell’art. 43 del D.Lgs. 8 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD), devono essere presentati in formati idonei, al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate di acquisirli nel proprio Sistema di conservazione;
  2. l’eventuale invalidità dell’atto per vizio imputabile alle parti – come ad esempio la sottoscrizione con firme non idonee – impedisce la restituzione delle somme versate in sede di registrazione.

Al riguardo si ricorda che:

  1. ai sensi dell’art. 20 , commi 1-bis e 2-bis, del CAD, il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 c.c. quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, “in maniera manifesta e inequivoca”, la sua riconducibilità all’autore;
  2. salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all’art. 1350, comma 1, numeri da 1 a 12, c.c., se fatte con documento informatico, devono essere sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale;
  3. gli atti di cui all’art. 1350, numero 13), c.c., redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale oppure sono formati con le ulteriori modalità di cui all’art. 20, comma 1-bis , primo periodo, del medesimo D.Lgs. 82/2005.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta

    Lavora con noi - Work with us
    Close