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Regole generali per la registrazione e il versamento dovuti per gli atti sottoscritti tramite FEA

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Gli atti sottoscritti tramite FEA (firma elettronica avanzata) devono essere sottoposti a registrazione con il versamento della relativa imposta secondo le regole generali, tra cui il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a prescindere dalla loro validità, efficacia ed idoneità agli effetti della trascrizione: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 8 aprile 2021, n. 23/E.

Il parere fa seguito ad una istanza di interpello presentata da un’agenzia immobiliare online, che registra contratti immobiliari (preliminari di compravendita; locazioni; proposte di acquisto) in forma di scrittura privata con utilizzo della FEA.

La Risoluzione specifica inoltre quanto segue:

  1. gli atti presentati per la registrazione sulla base dell’art. 43 del D.Lgs. 8 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD), devono essere presentati in formati idonei, al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate di acquisirli nel proprio Sistema di conservazione;
  2. l’eventuale invalidità dell’atto per vizio imputabile alle parti – come ad esempio la sottoscrizione con firme non idonee – impedisce la restituzione delle somme versate in sede di registrazione.

Al riguardo si ricorda che:

  1. ai sensi dell’art. 20 , commi 1-bis e 2-bis, del CAD, il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 c.c. quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, “in maniera manifesta e inequivoca”, la sua riconducibilità all’autore;
  2. salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all’art. 1350, comma 1, numeri da 1 a 12, c.c., se fatte con documento informatico, devono essere sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale;
  3. gli atti di cui all’art. 1350, numero 13), c.c., redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale oppure sono formati con le ulteriori modalità di cui all’art. 20, comma 1-bis , primo periodo, del medesimo D.Lgs. 82/2005.

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