Gli atti sottoscritti tramite FEA (firma elettronica avanzata) devono essere sottoposti a registrazione con il versamento della relativa imposta secondo le regole generali, tra cui il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a prescindere dalla loro validità, efficacia ed idoneità agli effetti della trascrizione: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 8 aprile 2021, n. 23/E.
Il parere fa seguito ad una istanza di interpello presentata da un’agenzia immobiliare online, che registra contratti immobiliari (preliminari di compravendita; locazioni; proposte di acquisto) in forma di scrittura privata con utilizzo della FEA.
La Risoluzione specifica inoltre quanto segue:
Al riguardo si ricorda che:
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