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Remissione in bonis: le proposte dei Consulenti del Lavoro emendative al D.L. n. 39/24

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L’art. 2 esclude l’applicabilità della disciplina della c.d. remissione in bonis nell’adempimento dell’obbligo di comunicazione previsto nell’esercizio dell’opzione per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura (di cui all’art. 121, comma 1 , lett. a) e b), D.L. n. 34/2020), ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti (dal 2020 al 2022).

Tra l’altro si ricorda che l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 33 del 2022  ha precisato che « … la remissione in bonis è ammessa anche per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui al citato art. 121 del decreto Rilancio, purché:

  1. sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
  2. i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
  3. non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
  4. sia versata la misura minima della sanzione prevista».

Non si tratta in sostanza di un allungamento dei termini indiscriminato, ma con la remissio in bonis si consente al contribuente di sanare errori commessi in sede di comunicazione dell’opzione sconto in fattura o cessione del credito, essendo comunque necessario aver stipulato un accordo per la cessione del credito entro il 4 aprile 2024 o aver applicato lo sconto in fattura entro il 31 dicembre 2023.

Il comma 2 indica il 4 aprile 2024 quale termine ultimo entro cui è consentita la possibilità di avvalersi dell’invio della comunicazione di cessione del credito sostitutiva di quella trasmessa.

Proposte Consulenti del Lavoro – Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei CdL hanno mosso in audizione al Senato le seguenti osservazioni:

  • benché condivida l’intenzione del legislatore di monitorare in modo puntuale l’impatto delle detrazioni e crediti fiscali in oggetto sul bilancio dello Stato, la norma come scritta lede il principio di legittimo affidamento sancito dall’art. 10 dello Statuto del contribuente, comprimendo in solamente tre giorni lavorativi la gestione, da parte di contribuenti e professionisti, degli invii sostitutivi delle comunicazioni in oggetto.
  • La remissione in bonis è un istituto di civiltà giuridica che, con riguardo alla generalità degli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate, consente di evitare al contribuente di perdere l’accesso ad una determinata agevolazione a causa di un mero inadempimento formale.
  • Propone, pertanto, di mantenere in vigore l’istituto della remissione in bonis nella sua recente versione modificata dall’art. 2-quinquies  del D.L. n. 11 del 2023;
  • in subordine, propone di prevedere un termine congruo di 30 giorni dalla scadenza del 4 aprile 2024 per permettere la sostituzione/correzione della comunicazione inviata entro i termini.

Audizione ABI – Anche l’ABI auspica una proroga di tale ultimo termine – peraltro, già spirato – per i casi di correzione delle comunicazioni trasmesse nei termini di legge. Infatti, una modifica siffatta non impedirebbe di conoscere il numero complessivo delle opzioni esercitate alla data della scadenza ordinaria di invio delle comunicazioni per le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura (ossia il 4 aprile 2024).

Audizione Deloitte – Deloitte suggerisce pertanto di reintrodurre la remissione in bonis anche per le comunicazioni delle opzioni per la cessione e lo sconto in fattura con termine del 4 aprile 2024, quale strumento generale per correggere omissioni o errori nella comunicazione. Non esclude, tra l’altro, che la corsa alle comunicazioni delle opzioni entro il 4 aprile 2024 possa aver prodotto comunicazioni non corrette che comporteranno ulteriori complessità nei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate e di acquisto dei crediti da parte delle Banche (o degli altri cessionari), accentuando le tensioni e lo stress del sistema complessivo. Valgono, infine, anche in questo caso le considerazioni sulla tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto già menzionati in precedenza.

Audizione Rete professioni tecniche  – RPT propone di conservare il diritto ad una comunicazione tardiva della cessione del credito (es. in caso di ritardo nel rilascio di un’asseverazione o del visto di conformità, ove il contribuente aveva confidato sul fatto di poter inviare la comunicazione entro il 15 ottobre 2024), o in presenza di errori formali che, sino al 29 marzo 2024, potevano essere corretti entro il 5 maggio 2024. In entrambe le ipotesi potrebbe conservarsi il diritto alla remissione in bonis per un periodo limitato, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 39/24.

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