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Transizione 5.0: nuovi crediti d’imposta per le imprese dal Decreto PNRR

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Il D.L. n. 19/2024 da il via libera anche al nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 in relazione al “Piano transizione 5.0”: il valore dei crediti d’imposta spettanti potrà arrivare fino al 45% delle spese in caso di forte riduzione dei consumi energetici.

L’art. 38, modificato in sede referente, istituisce e disciplina il piano Transizione 5.0. Viene in particolare previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

L’agevolazione compete a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente:

  • dalla forma giuridica,
  • dal settore economico di appartenenza,
  • dalla dimensione,
  • e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

A differenza del credito d’imposta per beni strumentali nuovi, disciplinato dalla legge di bilancio 2021 (come successivamente integrato e modificato nel tempo), la principale caratteristica del contributo in esame è che esso viene attribuito a condizione che gli investimenti agevolabili siano effettuati nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

Le aliquote dei crediti d’imposta 5.0 sono modulate in base alla riduzione dei consumi energetici che sarà conseguita e all’entità dell’investimento: la ripartizione è in 3 scaglioni, con un tetto massimo di 50 milioni di euro come investimento agevolabile.

Restano invece invariate le soglie di investimento dei primi 2 scaglioni:

  • fino a 2,5 milioni;
  • tra 2,5 e 10 milioni.

Per quanto riguarda i risultati in termini di risparmio energetico, l’aliquota del credito d’imposta si differenzia secondo 3 classi di efficienza energetica:

  • prima classe: riduzione dei consumi dal 3 al 6% per unità produttiva o dal 5 al 10% per il processo;
  • seconda classe: riduzione dei consumi superiore al 6% fino al 10% per unità produttiva o superiore al 10% fino al 15% per il processo;
  • terza classe: riduzione dei consumi superiore al 10% per unità produttiva o superiore al 15% per il processo.

Dalla combinazione tra le 3 classi di efficienza energetica e i 3 scaglioni di investimento si generano n. 9 differenti aliquote:

  • nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore dal 3%,  al 6%, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento dal 5 al 10%:
  • 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
  • 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro;
    • nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% e fino al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10% e fino al 15%:
    • 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
    • 10% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro;
      • nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%:
      • 45% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
      • 25% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
      • 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco di imprese beneficiarie entro la data del 31 dicembre 2025, unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

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