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Revisori enti locali, in vigore le nuove regole

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Dallo scorso 25 dicembre gli enti locali possono nominare il presidente del collegio dei revisori dei conti, anche in caso di sostituzione di un membro già in carica: lo ha precisato nei giorni scorsi il Ministero dell’Interno in risposta ad una specifica richiesta di chiarimenti.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 16, comma 25-bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modifiche dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, qualora la composizione collegiale dell’organo di revisione economico-finanziario sia prescritta per legge, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell’organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al decreto da ultimo citato.

Il richiamato comma 25-bis dell’art. 16, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, era stato introdotto dall’art. 57-ter del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modifiche dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

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