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Revisori legali: gli effetti del “Milleproroghe” sugli obblighi formativi

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L’art. 3, comma 7 , del decreto “Milleproroghe” (D.L. 31 dicembre 2020, n. 183) ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per il conseguimento dei crediti formativi utili all’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi agli anni 2020 e 2021.

In proposito il Mef ha sottolineato – in un comunicato del 4 gennaio 2021  pubblicato sul sito istituzionale della revisione legale – che la disposizione riguarda esclusivamente gli obblighi di formazione relativi al 2020 e al 2021, e quindi:

  • il mancato assolvimento degli obblighi di formazione relativi al 2017, 2018 e 2019 non può essere compensato maturando i corrispondenti crediti in ragione dell’entrata in vigore del suddetto D.L. n. 183/2020 (si fa comunque riserva di ulteriori comunicazioni sul punto);
  • l’obbligo relativo al 2022 non può in ogni caso essere assolto anticipatamente, cioè anteriormente al 1° gennaio 2022;
  • i crediti maturati nel corso del 2020 sono validi esclusivamente ai fini dell’assolvimento dell’obbligo in tale anno, in misura non superiore a 20 crediti formativi (di cui almeno 10 nelle materie caratterizzanti);
  • il regime dell’accreditamento degli enti di formazione non è modificato.

Per il 2021 è inoltre confermato il programma annuale MEF adottato con determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 642668 del 12 maggio 2020 . Al riguardo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze riconosce validità alle docenze svolte nelle materie equipollenti nella misura 1 ora = 1 credito formativo.

Con l’Informativa 12 gennaio 2021, n. 4, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha inoltre ricordato che a decorrere dal 1° gennaio 2021:

  1. i crediti formativi acquisiti dai revisori legali non iscritti all’albo attraverso le attività formative organizzate dagli Ordini non saranno più riconosciuti equipollenti ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo posto a carico dei revisori legali;
  2. gli eventi di formazione di cui all’art. 1, comma 5 del Regolamento FPC, ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo dei revisori legali, consentiranno la maturazione dei crediti formativi nel rispetto del criterio 1 ora = 1 CFP.

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