Ai fini della determinazione del reddito prodotto da una società in nome collettivo nel periodo di liquidazione rileva l’art. 182, comma 2, del Tuir. Di conseguenza:
Tale reddito dev’essere imputato a ciascun socio – ai sensi dell’art. 5 del Tuir – “indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”. Nell’ipotesi in cui sia mutata la compagine sociale delle società di persone, il reddito prodotto dev’essere riferito esclusivamente ai soci che rivestono tale qualifica alla chiusura del periodo d’imposta (in tal senso si richiama la Risoluzione 17 aprile 2008, n. 157/E).
Sulla base delle considerazioni che precedono, con la Risposta all’istanza di interpello 11 gennaio 2021, n. 28, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di decesso del socio, l’accettazione dell’eredità comporta solo il diritto alla liquidazione della quota proporzionale del capitale sociale spettante agli eredi; questi ultimi, in mancanza di un consenso espresso, non entrano nel rapporto sociale ma acquisiscono la posizione di creditori aventi un diritto di natura patrimoniale alla liquidazione della quota del socio defunto alla data del decesso. Ne deriva pertanto che l’acquisizione della qualità di socio da parte dell’erede opera in virtù di un atto inter vivos, che non richiede necessariamente la forma scritta e può risultare anche da fatti concludenti.
Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.