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Riduzione dei crediti formativi estendibile alle materie “obbligatorie”

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Al termine del triennio, può comunicare al Consiglio di Disciplina i nominativi degli iscritti che risultano inadempienti all’obbligo formativo anche l’Ordine che non ha svolto le verifiche in merito all’assolvimento del medesimo entro il termine di cui all’art. 19, comma 2, del Regolamento per la formazione professionale continua. Tale possibilità è stata confermata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con il Pronto Ordini 27 maggio 2019, n. 21/2019.

Con il Pronto Ordini 27 maggio 2019, n. 29/2019, invece, è stato chiarito che si può estendere alle materie “obbligatorie” la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio in misura proporzionale alle annualità in cui l’iscritto è obbligato a svolgere la formazione.

Si ricorda infatti che ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Regolamento per la formazione professionale continua, il numero di 90 crediti formativi professionali richiesti per l’adempimento dell’obbligo formativo triennale può essere ridotto proporzionalmente qualora l’obbligo formativo a carico dell’iscritto decorra dal secondo o terzo anno del triennio.

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