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Rifiuto della fattura da parte della P.A., Mef: “La misura mira a risolvere le criticità segnalate da molti fornitori”

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Con il D.M. 24 agosto 2020, n. 132, sono state individuate le cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle Pubbliche Amministrazioni, in attuazione dell’art. 1 , comma 213, lettera g-ter, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Al riguardo, attraverso un comunicato stampa il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha sottolineato che “l’introduzione di specifiche cause di rifiuto delle fatture elettroniche consentirà di risolvere le criticità segnalate, tramite le loro associazioni di categoria, da molti fornitori della P.A. Allo stesso tempo, contribuirà ad accrescere l’efficienza del processo di spesa, assicurando la certezza e l’obiettività dell’esito dei controlli delle fatture emesse dai fornitori delle Amministrazioni Pubbliche e quindi la velocità della procedura e la puntualità dei pagamenti degli operatori economici che forniscono beni e servizi”.

Infine – spiega il Mef – “saranno ridotte le differenze tecniche esistenti tra il processo di fatturazione elettronica tra privati e P.A. (nell’ambito del settore “business to Government”) e tra privati (nell’ambito del “business to business” e del “business to consumer”). Si ricorda che, a decorrere dal prossimo 6 novembre, le Pubbliche Amministrazioni possono rifiutare le fatture elettroniche esclusivamente nei seguenti casi:

  1. fattura elettronica riferita a un’operazione che non è stata posta in essere a favore del destinatario della trasmissione;
  2. omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modifiche dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, tranne i casi di esclusione previsti dalla norma;
  3. omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al D.M. 21 dicembre 2009 , da riportare nella fattura ai sensi dell’art. 9-ter, comma 6, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125;
  4. omessa o errata indicazione del codice di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura, ai sensi del D.M. 20 dicembre 2017 (emanato in attuazione dell’art. 29, comma 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96), e secondo le modalità indicate nella Circolare 1° febbraio 2018, n. 2;
  5. omessa o errata indicazione di numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti di regioni ed enti locali.

Le Pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura qualora i dati possano essere corretti mediante le procedure di variazione di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.

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