Processo tributario: chiarimenti sugli iscritti negli elenchi degli esperti, qualora siano soci di società di servizi
Con la Circolare 22 ottobre 2020, n. 7/DF, il Dipartimento delle Finanze ha fornito chiarimenti in merito alla compatibilità tra l’esercizio dell’attività di assistenza tecnica di cui all’art. 12 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e lo svolgimento di un’attività d’impresa in forma societaria, avente ad oggetto un’attività complementare o accessoria alla professione, da parte degli iscritti nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la sub-categoria tributi. Nello specifico, è stato affermato che la valutazione della compatibilità deve basarsi sulla individuazione dell’oggetto sociale e della natura dell’attività svolta dalla società di cui il professionista si avvale. In particolare:
- se il soggetto abilitato alla difesa innanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi dell’art. 12, comma 3, lettera e), del D.Lgs. 546/92, risulti esercitare l’attività professionale in forma societaria in base alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4, non si applicano le preclusioni previste dall’art. 9, comma 2, del D.M. 5 agosto 2019, n. 106;
- qualora, invece, l’esercizio dell’attività professionale in forma societaria non avvenga in base alla citata Legge 4/2013, l’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 12 del D.Lgs. 546/92, può essere mantenuta a condizione che il professionista non rivesta nella medesima società la qualifica di:
- socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale;
- amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa;
- presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione.
Al riguardo si ricorda che, ai sensi della Circolare 31 marzo 2020, n. 2/DF, paragrafo 3.3, ai fini della migrazione nell’Elenco Unico gestito dal Dipartimento delle Finanze, il professionista già iscritto agli elenchi dei difensori abilitati deve produrre apposita attestazione con la quale dichiara di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 9 del D.M. 106/2019. La norma da ultimo citata, al secondo comma precisa che l’attività di assistenza tecnica è incompatibile con:
- l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale;
- la qualità di socio illimitatamente responsabile o amministratore di società aventi come finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite;
- la qualità di amministratore unico presidente del consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione (incompatibilità non prevista per la gestione di patrimoni individuali o familiari).