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Rimborsi Iva, le regole riservate ai gruppi applicabili solo in presenza di tutti i requisiti previsti dalla norma

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Ai sensi dell’art. 38-bis, quinto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per i gruppi societari la garanzia richiesta ai fini del rimborso Iva può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo (o controllante ex art. 2359 del codice civile) dell’obbligazione di integrale restituzione al Fisco della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, anche in caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata.

Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 17 gennaio 2020, n. 6, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la norma si riferisce espressamente ai soli gruppi societari “con un patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro”. Pertanto tale regola non si applica qualora non esista un bilancio consolidato di gruppo né una società capogruppo o controllante.

Si ricorda che l’Agenzia aveva già chiarito che tali requisiti sono essenziali ai fini dell’applicazione della norma in commento, in quanto “La società capogruppo o controllante, che può prestare la suddetta garanzia tramite assunzione diretta dell’obbligazione, è in ogni caso la società posta al vertice, ossia quella preposta alla redazione del bilancio consolidato, sempre che il patrimonio netto del gruppo superi il limite stabilito dalla norma” (Circolare 30 dicembre 2014, n. 32/E).

In linea generale, si tenga presente che tutti gli adempimenti per ottenere i rimborsi Iva, compresa la disciplina sulle garanzie, sono estesi alle procedure di liquidazione dell’Iva di gruppo. La franchigia del 10% prevista dall’art. 21 del D.M. 28 dicembre 1993, n. 567, si applica anche alle eccedenze di credito compensate nell’ambito della liquidazione Iva di gruppo, negli stessi limiti previsti per i rimborsi semplificati, quindi, attualmente, fino a 700.000 euro. Se le società aderenti al gruppo applicano la franchigia per un importo superiore a 700.000 euro, l’Ufficio procederà al recupero della parte eccedente non garantita, a meno che il contribuente non provveda a un’integrazione tramite fideiussione bancaria.

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