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Riscossione: le novità del nuovo Decreto delegato

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Il Governo ha approvato l’11 marzo 2024, in prima lettura, il c.d. “Decreto Riscossione”, contenente disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione. Il testo del nuovo decreto delegato (attuativo dell’art. 18 della L. n. 111/2023) interviene in maniera rilevante su una materia complessa e delicata, che ha tre obiettivi:

  • snellire l’attuale magazzino di debiti fiscali, attualmente a 1.200 miliardi,
  • evitare che in futuro si crei la medesima situazione
  • e rendere la riscossione più veloce ed efficiente, in linea con i principali Paesi europei.

Discarico dopo i 5 anni – Con il decreto delegato sulla riscossione approvato dal Consiglio dei ministri, le cartelle notificate dal 1° gennaio 2025, e non riscosse decorsi i 5 anni successivi, potranno essere automaticamente discaricate dal cosiddetto ‘magazzino della riscossione’. Decorsi i 5 anni, le somme non saranno stralciate, ma l’ente creditore potrà mettere in campo tre differenti soluzioni:

  1. gestire in proprio la riscossione coattiva delle somme discaricate;
  2. affidarla in concessione a soggetti privati mediante gara pubblica;
  3. riaffidarla all’ADER per 2 anni nel caso in cui l’ente creditore venga a conoscenza di nuovi e significati elementi reddituali del debitore.

Per i carichi affidati alla riscossione negli anni precedenti fino al 2000, sarà una Commissione presieduta da un magistrato della Corte dei Conti che dovrà proporre soluzione legislative per il magazzino della riscossione.

Con “obiettiva difficoltà” possibile dilazione fino a 120 rate – Il contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà – se “documentata” – può ottenere dall’ADER la dilazione del pagamento fino a 120 rate mensili nel caso di somme di importo superiore a 120.000 euro, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta. Il testo prevede poi con una semplice richiesta e per le somme di importo fino a 120.000 euro:

  • da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

La valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata guardando per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all’I.S.E.E. del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione o per i soggetti diversi all’indice di liquidità e al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

Cartelle ratificate entro il nono mese dal 2025 – A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’Agenzia delle entrate-riscossione dovrà notificare le cartelle di pagamento “non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico oppure nel più ampio termine che consegue dalle norme di legge che disciplinano gli effetti di eventi eccezionali”.

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