I contributi di bonifica continuano ad essere riscossi tramite ruolo secondo le norme che regolano l’esazione delle imposte dirette: lo ha ribadito la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza 23 aprile 2020, n. 8080, riportata nella Rassegna di aprile della giurisprudenza di legittimità, predisposta dall’Ufficio del Massimario della Suprema Corte.
Per i giudici di legittimità, in particolare, anche ritenendo che l’art. 14, comma 14, della Legge 28 novembre 2005, n. 246, abbia abrogato l’art. 21 del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, quest’ultima disposizione è resa “ultra vigente” dall’art. 17, comma 3, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sicché è legittimo che i consorzi di bonifica si avvalgano degli agenti della riscossione.
Sul tema si ricorda inoltre che, con la Risposta all’istanza di interpello 22 novembre 2018, n. 80, l’Agenzia delle Entrate precisò che:
Secondo un consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di contributi di bonifica, qualora i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l’onere di superare – mediante prova contraria – la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio (in tal senso si richiamano le pronunce della Corte di Cassazione nn. 9511/2018, 24356/2016, 24070/2014 e 654/2012).
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