Ai sensi dell’art. 67, primo comma, del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, compresi quelli degli enti locali. Il successivo art. 68 dispone invece la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 agosto 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122. La sospensione si applica anche alle ingiunzioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di accertamento esecutivo cui all’art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020).
Al riguardo, con la Risoluzione 15 giugno 2020, n. 6/DF, il Dipartimento delle Finanze ha precisato che:
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