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Sanzione proporzionale per il pagamento dell’Iva indicata per errore in fattura

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Ai sensi dell’art. 6, comma 6, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, chi computa illegittimamente in detrazione l’imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al 90% dell’ammontare della detrazione compiuta.

In caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, in capo al cessionario/committente, fermo restando il suo diritto alla detrazione, si applica la sanzione amministrativa compresa tra 250 e 10.000 euro.

La restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto nell’ambito di una frode fiscale. Con la sentenza 3 novembre 2020, n. 24289, la Corte di Cassazione precisò che:

  1. anche sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue, il cessionario/committente non ha diritto alla detrazione dell’Iva erroneamente corrisposta in riferimento ad un’operazione non imponibile o esente; il diritto alla detrazione spetta solo se l’errore commesso dal cedente/prestatore riguarda l’applicazione di un’aliquota maggiore rispetto a quella dovuta;
  2. il richiamato art. 6, comma 6, del D.Lgs. 471/1997, si applica solo in relazione alle operazioni imponibili, “allorquando sia stata corrisposta l’IVA in base ad un’aliquota superiore a quella effettivamente dovuta e non anche con riferimento alle ipotesi di operazioni non imponibili”.

Ora, con la Risoluzione 3 agosto 2021, n. 51/E, l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente chiarito che nella disposizione in esame si distinguono due tipologie di condotte illecite, in relazione a ciascuna delle quali sono previste due diverse sanzioni:

  • una sanzione fissa, compresa tra 250 e 10.000 euro, per il cessionario/committente in caso di applicazione dell’Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente/prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario/committente alla detrazione;
  • una sanzione pari al 90% dell’ammontare della detrazione illegittimamente compiuta dal cessionario/committente negli altri casi in cui l’imposta è stata assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa. Ne deriva che nel caso in cui il cessionario/committente abbia pagato al cedente/prestatore (e abbia detratto) l’Iva addebitatagli per errore in fattura, pur trattandosi di operazioni esenti o non imponibili, dev’essere applicata la sanzione proporzionale di cui al precedente punto 2), previo recupero dell’Iva indebitamente detratta.

Risoluzione_51_03.08.2021 (1)

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