Con la Risoluzione 14 settembre 2018, n. 64/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla situazione dei contribuenti che, pur risultando in possesso dei requisiti richiesti per il regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), abbiano scelto di avvalersi del regime contabile semplificato di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 (e, di conseguenza, di determinare il reddito secondo l’art. 66 del Tuir).
Al riguardo è stato precisato che:
Si ricorda infine che:
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