Senza vincoli triennali di permanenza il passaggio dal regime semplificato al forfettario
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Con la Risoluzione 14 settembre 2018, n. 64/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla situazione dei contribuenti che, pur risultando in possesso dei requisiti richiesti per il regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), abbiano scelto di avvalersi del regime contabile semplificato di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 (e, di conseguenza, di determinare il reddito secondo l’art. 66 del Tuir).
Al riguardo è stato precisato che:
- il contribuente ha facoltà di transitare dal regime semplificato al regime forfettario senza dover scontare alcun vincolo triennale di permanenza, e quindi, avvalersi del regime forfettario;
- il vincolo triennale previsto dalla norma, infatti, rileva solo per i soggetti che scelgono di rimanere nel regime semplificato di cui all’art. 18 , e non anche per coloro che, avendone i requisiti, scelgono di accedere al citato regime forfetario;
- ne deriva che la scelta di accedere al regime semplificato ex art. 18 non vincola il contribuente alla permanenza triennale nel regime scelto, trattandosi comunque di un regime “naturale” proprio dei contribuenti minori;
- tale conclusione non è inficiata dalla circostanza che il contribuente determina il reddito secondo il criterio di cassa, trattandosi comunque del regime “naturale” applicabile ai soggetti in contabilità semplificata.
Si ricorda infine che:
- a decorrere dal 1° gennaio 2015, il regime naturale per i contribuenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 , commi da 54 ad 89, della richiamata Legge n. 190/2014, è il regime forfetario. Tuttavia, a tali soggetti è consentito optare per la determinazione dell’Iva e del reddito nei modi ordinari;
- ai sensi delll’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973, i contribuenti che, nel periodo d’imposta precedente, hanno svolto attività di impresa o di lavoro autonomo senza superare la soglia di ricavi di 400mila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, o di 700mila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l’anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da altre norme del medesimo D.P.R. n. 600/1973.
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