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Si presumono ad uso promiscuo i veicoli strumentali ma non indispensabili all’impresa

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Ai sensi dell’art. 164 del Tuir, sono integralmente deducibili i costi concernenti i veicoli destinati esclusivamente all’attività propria dell’impresa: in merito alla portata di questa disposizione, la Corte di Cassazione afferma ripetutamente che è onere del contribuente dimostrare tale presupposto, quale fatto costitutivo del diritto alla deduzione integrale.

Resta comunque ferma la presunzione di uso promiscuo dei mezzi che, pur essendo strumentali all’attività d’impresa, non sono indispensabili per l’esercizio della stessa. In tal senso si richiama l’ordinanza n. 31031 del 30 novembre 2018, emanata dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte (la pronuncia è riportata nella rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di Cassazione, riferita al mese di novembre 2018).

Si ricorda che il richiamato art. 164 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, fissa le regole per la deducibilità delle spese, e degli altri componenti negativi, relativi ai mezzi di trasporto utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni.

In particolare:

  1. alle autovetture (art. 54, comma 1, lettera a), del Codice della strada), ossia ai veicoli destinati al trasporto di persone, con al massimo 9 posti;
  2. agli autocaravan (art. 54, comma 1, lettera m), del Codice della strada), ossia ai veicoli destinati al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo;
  3. ai ciclomotori;
  4. ai motocicli.

Nell’articolo in commento sono inoltre disciplinati i costi relativi agli aeromobili da turismo, alle navi e alle imbarcazioni da diporto, ma limitatamente all’ipotesi che siano utilizzati esclusivamente come strumentali nell’attività propria dell’impresa.

Non sono invece contemplati dall’art. 164 gli altri veicoli a motore, quali ad esempio gli autocarri, gli autobus, i trattori stradali, gli autotreni, gli autoarticolati e gli autosnodati.

Le spese e gli altri componenti negativi relativi a questi ultimi veicoli eventualmente utilizzati dalle imprese e dai lavoratori autonomi non sono sottoposti ai limiti di deducibilità stabiliti dalla norma, e pertanto la loro deducibilità deve essere verificata nel rispetto del generale principio di inerenza con l’attività di impresa o di lavoro autonomo.

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