Il contribuente cui spetta il sisma-bonus può cedere l’intero credito corrispondente alla detrazione, anche alla società fornitrice dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili, a nulla rilevando la circostanza che egli ne sia socio e amministratore delegato: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 10 giugno 2020, n. 175.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
In materia si rinvia all’art. 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 e alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 31 maggio 2019 , n. 13/E.
Si ricorda inoltre che l’art. 119 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) ha previsto una detrazione pari al 110 per cento, da ripartire in 5 rate annuali di pari importo, delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici (di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63), sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. In caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’art. 15, comma 1, lettera f-bis), Tuir, spetta nella misura del 90%.
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