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Tassazione separata per le somme versate in un’annualità successiva a seguito di contratto collettivo integrativo

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Possono essere assoggettati a tassazione separata gli emolumenti riferiti ad una determinata annualità che siano stati corrisposti in un periodo d’imposta successivo in esecuzione di un contratto collettivo nazionale integrativo: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 10 giugno 2020, n. 177. Tale situazione rientra infatti nell’ambito applicativo dell’art. 17, comma 1, lettera b), del Tuir, che prevede l’applicazione della tassazione separata in caso di erogazione di “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell’art. 50 e al comma 2 dell’art. 49”.

Al riguardo si ricorda inoltre quanto segue:

  1. l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che la tassazione separata prevista per gli arretrati dalla disposizione richiamata al punto precedente costituisce una modalità di tassazione del reddito di lavoro dipendente, finalizzata ad evitare che, per i redditi percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione avvenuta in periodi d’imposta precedenti, il sistema della progressività delle aliquote possa determinare un pregiudizio per il contribuente, con una lesione del principio di capacità contributiva (Risposta 5 febbraio 2020, n. 24);
  2. per effetto dell’art. 29, comma 1, lettera c), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le Amministrazioni dello Stato che corrispondono arretrati di cui all’art. 17, comma 1, lettera b), del Tuir, devono effettuare all’atto del pagamento una ritenuta con i criteri di cui all’art. 21, dello stesso Testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l’ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 12 e 13, commi 1 e 2, del Tuir.

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