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Sismabonus acquisti anche in caso di cambio di destinazione d’uso dell’immobile demolito e ricostruito

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Con la Risposta all’istanza di interpello 7 gennaio 2020, n. 19, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito al sismabonus acquisti, previsto dall’art. 16, comma 1-septies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 (norma inserita dall’art. 46-quater del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, e successivamente modificata dall’art. 8, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n, 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58).

In particolare, è stato precisato quanto segue:

  1. gli acquirenti delle unità immobiliari possono beneficiare della detrazione in commento anche in caso di cambio di destinazione d’uso dell’immobile demolito e ricostruito;
  2. tale detrazione dev’essere calcolata, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro, sul prezzo risultante dall’atto di compravendita, unitariamente considerato, riferito all’immobile principale e alla pertinenza, anche se accatastati separatamente;
  3. al fine di poter usufruire dell’agevolazione in commento, occorre che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori venga stipulato entro il 31 dicembre 2021;
  4. anche le società immobiliari sono ammesse a fruire della detrazione di cui all’art. 16, comma 1-septies, del D.L. 63/2013: con la Risoluzione n. 34/E/2020, infatti, l’Agenzia aveva confermato che sono agevolabili “gli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione”;
  5. la persona fisica, acquirente di un’unità immobiliare da impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare che ha demolito e ricostruito l’intero edificio entro la preesistente volumetria, con intervento riconducibile quindi a quelli di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 380/2001, non può cumulare all’agevolazione del “sisma bonus acquisti” anche la detrazione di cui all’art. 16-bis, comma 3, del Tuir, in quanto si tratta di due agevolazioni alternative tra loro.

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