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Sismabonus acquisti anche per la sottozona sismica 3B

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Con la Risposta all’istanza di interpello 7 gennaio 2020, n. 25, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al “sismabonus acquisti”, previsto dall’art. 16, comma 1-septies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 (norma inserita dall’art. 46-quater del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, e successivamente modificata dall’art. 8, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n, 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58).

Ai fini della detrazione in esame, gli edifici oggetto dell’intervento di riduzione del rischio sismico devono essere ubicati in Comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 .

Con la citata Risposta n. 25/2021, l’Agenzia ha precisato che l’agevolazione è fruibile anche in relazione alla sottozona sismica 3B, istituita appositamente dalla Regione nel cui territorio è situato l’immobile oggetto dell’intervento edilizio.

Si ricorda che il richiamato art. 16, comma 1-septies, del D.L. n. 63/2013, ha introdotto una detrazione a favore degli acquirenti di unità immobiliari vendute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all’adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, mediante interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici – anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti lo consentano – dai quali derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o a due classi di rischio inferiore.

La detrazione spetta:

  1. a prescindere dalla circostanza che il titolo abilitativo sia emesso ai sensi dell’art. 3, comma 1 , lettere d) o e), del D.P.R. 380/2001, purché l’intervento sia effettuato all’interno dei limiti e nel rispetto di quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti;
  2. anche qualora la demolizione e ricostruzione dell’edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente (Risposta all’istanza di interpello 23 novembre 2020, n. 557 ).

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