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Società di comodo, ammessa la prova contraria da parte del contribuente

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Nell’ambito degli accertamenti riferiti a società di persone, l’inosservanza del litisconsorzio necessario tra le stesse e i rispettivi soci non spiega effetti quando le pronunce rese sui ricorsi siano sostanzialmente identiche e adottate dallo stesso collegio nel contesto di una trattazione unitaria. Di conseguenza, la riunione dei giudizi può avvenire in sede di gravame, atteso che il rinvio al giudice di primo grado non sarebbe giustificato dalla necessità di salvaguardare il contraddittorio e si porrebbe in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo: lo ha ribadito la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza 16 gennaio 2020, n. 10157, depositata lo scorso 28 maggio (in tal senso si richiama altresì Cass. n. 3789/2018). Per i giudici di legittimità, infatti, “In tema di rettifica del reddito di una società di persone e di quello di partecipazione dei soci, le pronunce riguardanti la società ed i soci adottate dallo stesso collegio in identica composizione, nella medesima circostanza e nel contesto di una trattazione sostanzialmente unitaria, implicano la presunzione che si sia realizzata una vicenda sostanzialmente esonerativa del litisconsorzio formale (…)” (così, Cass. n. 12375/2016).

Nella medesima sentenza n. 10157/2020 è stato inoltre sottolineato che, in materia di società di comodo, i parametri previsti dall’art. 30 della Legge 724/1994, sono fondati sulla correlazione tra il valore di determinati beni patrimoniali e un livello minimo di ricavi e proventi, “sicché la determinazione dell’imponibile è effettuata sulla base di precisi criteri di legge, che escludono qualsiasi discrezionalità deduttiva, imponendosi sia in sede di accertamento, sia di determinazione giudiziale, salva la prova contraria da parte del contribuente” (così, Cass. n. 13699/2016). I suddetti parametri sono fondati sulla correlazione tra il valore di determinati beni patrimoniali e un livello minimo di ricavi e proventi, il cui mancato raggiungimento costituisce elemento sintomatico della natura non operativa della società, spettando poi al contribuente fornire la prova contraria e dimostrare l’esistenza di situazioni oggettive e straordinarie, specifiche ed indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto (Cass. 21 ottobre 2015, n. 21358). Sull’argomento si rinvia anche a Cass. nn. 4156/2018, 26728/2017 e 21358/2015.

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