Ai sensi dell’art. 13 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 (decreto “Crescita”), il soggetto passivo – residente o non residente – che “facilita”, attraverso un’interfaccia elettronica, le vendite a distanza è tenuto a trasmettere, per ciascun fornitore, i seguenti dati:
Al riguardo, con la Circolare 1° giugno 2020, n. 13/E , l’Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di mancata trasmissione dei dati i soggetti passivi non sono considerati debitori d’imposta se dimostrano che l’imposta è stata assolta dal fornitore.
Opera quindi una presunzione relativa in capo al gestore della piattaforma. Fino al 1° giugno 2020 (data di pubblicazione della circolare n. 13/E ) tale regola tuttavia non si applica qualora – precisa la circolare in esame – a causa di “problemi tecnici ed operativi inerenti alla trasmissione o alla leggibilità dei dati”, sia stato necessario sostituire o integrare le comunicazioni originarie al fine di includere correttamente i dati.
A tal fine, per “vendite a distanza” si intendono:
Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.