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Vendite a distanza tramite portali e piattaforme, “perdonati” gli errori commessi fino al 1° giugno

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Ai sensi dell’art. 13 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 (decreto “Crescita”), il soggetto passivo – residente o non residente – che “facilita”, attraverso un’interfaccia elettronica, le vendite a distanza è tenuto a trasmettere, per ciascun fornitore, i seguenti dati:

  1. la denominazione o i dati anagrafici completi;
  2. la residenza o il domicilio;
  3. l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall’interfaccia elettronica;
  4. il codice identificativo fiscale (se esistente);
  5. l’indirizzo di posta elettronica;
  6. il numero totale delle unità vendute in Italia;
  7. a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro (a tal fine occorre che la conversione in euro venga effettuata dalla piattaforma secondo un criterio costante).

Al riguardo, con la Circolare 1° giugno 2020, n. 13/E , l’Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di mancata trasmissione dei dati i soggetti passivi non sono considerati debitori d’imposta se dimostrano che l’imposta è stata assolta dal fornitore.

Opera quindi una presunzione relativa in capo al gestore della piattaforma. Fino al 1° giugno 2020 (data di pubblicazione della circolare n. 13/E ) tale regola tuttavia non si applica qualora – precisa la circolare in esame – a causa di “problemi tecnici ed operativi inerenti alla trasmissione o alla leggibilità dei dati”, sia stato necessario sostituire o integrare le comunicazioni originarie al fine di includere correttamente i dati.

A tal fine, per “vendite a distanza” si intendono:

  1. le cessioni di beni spediti o trasportati – direttamente o indirettamente – dal fornitore a partire da uno Stato Ue diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente (vendite a distanza intracomunitarie di beni);
  2. le cessioni di beni spediti o trasportati – direttamente o indirettamente – dal fornitore a partire da territori terzi o Paesi terzi a destinazione dell’acquirente (vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi).

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